Quando parliamo di piano di caratterizzazione del sito facciamo riferimento all'insieme di tutte le attività tese ad investigare il fenomeno della contaminazione che  va ad impattare sulle matrici ambientali: tutto ciò viene effettuato al fine di ottenere informazioni utili per definire gli interventi di messa in sicurezza e quindi interventi di bonifica. La caratterizzazione rappresenta, in un numero significativo di casi, solo il primo di una serie di passi che hanno come obiettivo la bonifica e/o messa in sicurezza di un sito contaminato. Ciò comporta che, se da un lato le indagini di caratterizzazione di un sito devono avere come prerogativa la definizione qualitativa e quantitativa dell’eventuale contaminazione con minore approssimazione possibile, dall'altro la loro progettazione non può prescindere dal considerare i costi e i tempi connessi alla realizzazione. Lo sforzo del progettista e degli Enti preposti all'approvazione del Piano di caratterizzazione deve essere indirizzato quindi alla definizione di un piano di indagine che consenta di ottenere il maggior numero d’informazioni possibili sull'assetto geologico e idrogeologico del sito e sull'eventuale contaminazione a costi e tempi ragionevoli \cite{pascarella} . L'ente competente teso ad approvare il Piano della caratterizzazione è la Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. Se però il sito d'interesse è nazionale, la responsabilità del procedimento è attribuita al Ministero dell'ambiente, del Territorio e della tutela del Mare.

Il piano di caratterizzazione del sito

La caratterizzazione del sito si articola secondo sei fasi che sono riportate all'interno dell'allegato II, titolo V, parte IV del Testo unico ambientale. I punti da sviluppare sono i seguenti:
  1. Ricostruzione storica delle attività svolte sul sito;
  2. Elaborazione di un modello concettuale preliminare;
  3. Redazione di un piano di indagine ed eventuali indagini integrative che devono essere effettuate a valle del piano di indagine eseguito;
  4. Elaborazione dei risultati dell'indagine e dei dati storici raccolti per  la definizione dello stato di contaminazione in essere;
  5. Elaborazione di  un modello concettuale definitivo;
  6. Analisi di rischio nel momento in cui le concentrazioni determinate in  sito diano esito superiore a quelle della soglia di contaminazione attraverso la definizione delle CSC.
Va puntualizzato che vengono definite: 
Tuttavia, il percorso che porta alla definizione di sito inquinato è questo: se i valori di un dato inquinante superano le CSC il sito è potenzialmente contaminato e si procede alla caratterizzazione del sito per definire se effettivamente è definibile come sito contaminato. Successivamente, si procede con un' analisi di rischio sito specifica che permette di ricavare le CSR. Se le concentrazioni riscontrate in sito sono superiori alle CSR, il sito è contaminato \cite{zurlini2014}. Quindi, nel momento in cui si riscontra che le concentrazioni rilevate in sito sono maggiori delle CSC riportate in normativa, parte il piano della caratterizzazione del sito che deve essere autorizzato dall'ente di competenza.